#Diritto sportivo
CONTATTA SENZA IMPEGNO LO STUDIO LEGALE PESCOSTA!
Con provvedimento datato 14 febbraio 2022 the Court of Arbitration for Sport (CAS) Ad Hoc, presieduta dal noto Professore di diritto sportivo e stimato Avvocato italiano Dott. Fabio Iudica, coadiuvato dagli Arbitri Mr. Jeffrey Benz (Usa) e Dott. Vesna Bergant Rekočeviċ (Slovenia), si è pronunciata in merito alla “provvisoria sospensione” imposta all’atleta Kamila Valieva durante la partecipazione ai Giochi Olimpici di Beijing 2022.
La domanda presentata dall’International Olympic Committe (IOC) dal Word Anti Doping Agency (WADA) e dall’International Skating Union (ISU) è stata respinta: era stata impugnata la decisione dell’Antidoping Disciplinare RUSADA datata 9 febbraio 2022 relativa alla sospensione della pattinatrice in seguito al rilevamento della sostanza vietata <<trimetazidina>>.
Il collegio arbitrale, affermando la propria competenza, respingendo le eccezioni preliminari ha motivato la propria decisione sulla base dei fatti molto limitati di questo caso e dopo aver analizzato la giurisprudenza.
Così, ha stabilito che nessuna sospensione dovrebbe essere imposta all’atleta, per le seguenti circostanze:
a) l’Atleta è una “Persona Protetta” ai sensi del Codice Mondiale Antidoping (WADC);
b) le Regole Antidoping (RUSADA e WADC) nulla dicono rispetto alla provvisoria sospensione inflitta alle persone protette, mentre tali norme prevedono specifiche disposizioni in altre materie e per sanzioni minori;
c) devono applicarsi i fondamentali principi di equità, proporzionalità, danno irreparabile, nonché il relativo bilanciamento di interessi tra i ricorrenti e l’Atleta, che non è risultata positiva durante i Giochi Olimpici in Beijing bensì a seguito del test antidoping effettuato a dicembre 2021 e risultato positivo;
d) sono stati rilevati seri problemi procedurali, in quanto anche la sola notifica così “tardiva” – nel bel mezzo dei Giochi Olimpici Invernali – dei risultati del test antidoping pregiudica il diritto di difesa dell’Atleta.
In conclusione, il Collegio ha stabilito che la “provvisoria sospensione” non è appropriata: impedire all’Atleta di gareggiare ai Giochi Olimpici le causerebbe un danno irreparabile ancor maggiore del già duro colpo psicologico inferto.
Al CAS non è stato chiesto di pronunciarsi sul merito del caso né di esaminare le conseguenze legali relative ai risultati del Team Event, questioni che dovranno essere esaminate in altri procedimenti
Quindi, bilanciando con equità e proporzionalità tutti gli interessi in gioco, il Collegio ha ritenuto che la sospensione dell’atleta durante le Olimpiadi determinerebbe un “danno irreparabile”: ciò si verifica quando ne deriva un pregiudizio irreversibile. Se un giorno l’atleta venisse assolta dalle accuse, quest’ultima non potrebbe certo più gareggiare “a ritroso” ai Giochi Olimpici di Beijing 2022!
In questo modo viene concesso all’atleta di gareggiare con la riserva che, se un giorno il giudizio di merito dovesse ritenerla colpevole, sarà sospesa dalle competizioni ex tunc e le verranno revocate le medagli vinte.
In questo modo non viene compromesso il suo diritto di difesa.
Inoltre dovrà essere discussa in altro procedimento l’assegnazione delle medaglie del Team Event, rimasta sotto-traccia a tutti i ricorrenti (l’International Olympic Committe, il Word Anti Doping Agency e l’International Skating Union).
Appare incredibile che nessuna delle parti abbia chiesto una pronuncia al CAS in relazione all’assegnazione delle medagli del Team Event.
Infine, rimane sicuramente un punto fondamentale della vicenda la questione che l’atleta è un “persona protetta” e che non vi sia una normativa che disciplini questi casi.
Sicuramente vi saranno ulteriori indagini da parte del WADA, lo ha già preannunciato il direttore dell’organizzazione, ma ciò non toglie che in queste Olimpiadi mancherà l’assegnazione delle medaglie.
Per saperne di più contatta lo studio o visitate la pagina dedicata al diritto sportivo
PER SAPERNE DI PIU’ CONTATTA LO STUDIO LEGALE PESCOSTA!