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Alcune delle domande che mi vengono rivolte maggiormente dai coniugi separati o divorziati: quando posso smettere di pagare il mantenimento ai miei figli? Il coniuge non convivente fino a quando è tenuto a versare il mantenimento? Fino alla maggiore età o fino all’autosufficienza economica? Se mio figlio trova un lavoro anche stagionale, posso smettere di pagare?”.

La risposta non è semplice ed in molte occasioni va valutata caso per caso.

Di norma all’interno del provvedimento di separazione o di divorzio viene specificato che il mantenimento viene riconosciuto al figlio sino al raggiungimento dell’indipendenza economica. Ciò significa che è il figlio a dover dimostrare di essere autosufficiente e capace di provvedere autonomamente alle proprie spese necessarie per le sue esigenze di vita quotidiana. Non è quindi scontato che, al raggiungimento della maggiore età, si decada automaticamente da questo beneficio, anzi: nell’eventualità in cui il figlio volesse intraprendere una carriera universitaria, entrambi i genitori devono concorrere alle spese.

Può capitare anche che il figlio minorenne decida di lasciare gli studi e lavorare: a quel punto sarà il Giudice a decidere se lo stesso possa continuare a godere del mantenimento dei genitori.

Il genitore non collocatario che ritiene il figlio autosufficiente, per ottenere un definitivo provvedimento che lo sollevi dall’onere del mantenimento, deve rivolgersi al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (dipende se i coniugi sono soltanto separati od anche divorziati).

È la via per un provvedimento definitivo più sicura per determinare la fine del mantenimento, secondo il prudente apprezzamento che verrà effettuato dal Giudice sul caso specifico. Tuttavia, ciò comporta delle spese, in quanto viene posto in essere un nuovo procedimento giudiziario con il patrocinio di entrambe le parti.

Tuttavia, le parti possono anche concordare una scrittura privata secondo cui il figlio, ormai maggiorenne, è anche autosufficiente, ed a quel punto saranno i genitori in piena autonomia a decidere che il coniuge non affidatario non verserà più alcunché a favore del figlio.

Nei casi più palesi si può anche inviare una raccomandata al coniuge affidatario, con cui evidenziare che il figlio ormai è in grado di provvedere alle proprie esigenze personali e pertanto nulla è più dovuto.

Queste ultime due strade potrebbero essere rischiose: l’altro coniuge potrebbe voler sostenere in giudizio che il mantenimento è ancora dovuto ed ottenere il recupero crediti per gli arretrati.

Fortunatamente, di recente la Cassazione si è pronunciata a favore del coniuge non affidatario: un provvedimento, in particolare, sancisce che il padre che ha versato all’ex moglie l’assegno di mantenimento per le figlie anche dopo che queste hanno conseguito l’autosufficienza economica, ha diritto alla restituzione dell’indebito pagato (Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, nell’ordinanza n. 3659 con date 29 novembre 2019 – 13 febbraio 2020).

Quindi alla luce di questa sentenza della Corte di Cassazione il coniuge che ritiene ancora dovuto l’assegno di mantenimento per il figlio, quando in realtà quest’ultimo è divenuto autosufficiente deve fare molta attenzione prima di procedere in giudizio, in quanto se il Giudice conferma che il figlio ormai da tempo è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze, potrebbe condannare l’ex coniuge anche alla restituzione di quanto indebitamente versato ed alle spese di giudizio.

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