In questo periodo dove le limitazioni sugli spostamenti proliferano con provvedimenti Nazionali, Provinciali e Comunali è sempre più difficile per il cittadino districarsi in questo labirinto e comprendere se è giusta o meno la sanzione che ci viene elevata. Innanzi a tutta questa confusione legislativa il cittadino può sempre ricorrere avverso alla sanzione comminata dalle Autorità, anche se in precedenza non si sarebbe mai immaginato di ricorrere contro una semplice “multa stradale“. I rimedi in questa situazione molto particolare sono quindi i seguenti.
Avverso ad un verbale di limitazione della circolazione palesemente irrituale, in quanto sproporzionato nella sua veste punitiva nei confronti del cittadino è sempre possibile fare ricorso: sia innanzi al Giudice di Pace e sia innanzi al Prefetto.
1. Innanzi al Giudice di Pace il ricorso deve essere depositato obbligatoriamente entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
2. Innanzi al Prefetto il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni, ma attenzione, innanzi a questo organo: la multa raddoppia nel caso in cui il ricorso venga respinto. Quindi se la sanzione elevata era di euro 400,00 si passerà ad euro 800,00.
L’avv. Pescosta nella maggioranza dei casi consiglia di ricorrere immediatamente al Giudice di Pace competente per territorio. In questo periodo lo Studio Pescosta sta attendendo l’esito di un provvedimento ove il cliente era uscito di casa con il proprio cane ad una distanza di 139,4 metri, calcolati dallo stesso con uno strumento di precisione da caccia chiamato <<binotelemetro>>. L’Agente di Polizia Locale lo aveva sanzionato, in quanto a suo dire “Nello specifico il soggetto si trovava con il proprio cane aldilà del fiume Avisio sul sentiero boschivo“. A marzo la normativa 2020 prevedeva che “è consentita, a scopo esclusivamente salutistico nell’ambito delle necessità individuali di cui al periodo precedente, la mobilità delle persone (passeggiate, etc.) solamente in prossimità delle proprie abitazioni e per un tempo limitato e adeguato alle proprie necessità, con l’avvertenza di evitare i contatti per non creare assembramenti”.
In questo caso il ricorso è stato presentato al Prefetto, in quanto il cliente ha sottoposto il caso all’avvocato Pescosta trascorsi i 30 giorni concessi per legge, pertanto l’unica possibilità di contestare la sanzione era rivolgersi a questo organo. Rimaniamo quindi in attesa della decisione del Prefetto in merito al fatto se l’allottamento da casa di 139,4 metri per consentire al cane di fare i propri bisogni costituisca o meno l’allontanamento consentito <<solamente in prossimità della proprie abitazioni>>.
Per saperne di più visitate la parte relativa alle sanzioni amministrative: https://www.avvocatovaldifassa.it/portfolio/ricorsi-sanzioni-amministrati
PER SAPERNE DI PIU’ CONTATTA LO STUDIO LEGALE PESCOSTA!